cass 29429-21

cass 29429-21

La disciplina della litispendenza internazionale prevista dall’art. 7 l. 218/1995 non è applicabile all’arbitrato estero, posto che detta norma prevede l’obbligo (co. 1) o la facoltà (co. 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero.
Al fine del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale, non alla motivazione, né all’esecuzione.

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