Per i rapporti facenti capo alla società estinta, ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successorio rispetto al quale, se la posizione dell’ex socio è fatta valere per un debito della società estinta (qualunque ne sia l’oggetto), la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi
succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società in termini
di litisconsorzio di natura processuale; donde tutti debbono essere
chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti
della propria quota di partecipazione; con il che la fattispecie rientra nell’alveo dell’art. 816-quater cod. proc. civ.