Configurandosi il lodo emesso all’esito dell’arbitrato rituale su materia non devolubile in arbitrato quale pronuncia emessa da un giudice incompetente, deve ritenersi che sia applicabile la traslatio iudicii non solo nel caso in cui sia il giudice ordinario a dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri, ma anche nel caso inverso ovvero allorché sia l’arbitro a dichiarare la propria incompetenza.