cass 24462-21

cass 24462-21

L’attribuzione del potere di nomina degli arbitri al Presidente di una associazione, di cui sia componente una delle parti contrattuali, non comporta la nullitĂ  del patto compromissorio: la riconducibilitĂ  del meccanismo di nomina alla volontĂ  di entrambi i contraenti, che hanno concordemente provveduto all’individuazione dell’organo cui è attribuito il predetto potere, esclude infatti la possibilitĂ  di ravvisarvi un’alterazione della posizione di paritĂ  dei contendenti in riferimento alla designazione degli arbitri, il cui eventuale difetto d’imparzialitĂ  potrĂ  essere fatto valere, ove concretamente prospettabile nei confronti dei soggetti prescelti, soltanto mediante la proposizione dell’istanza di ricusazione.

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