La prospettazione “a grappolo” di una pluralità di censure non è ragione di pregiudiziale inammissibilità del gravame quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura ed, indipendentemente dalla sua rubricazione e, ancor più, dalla correttezza dell’indicazione numerica adottata, sia identificabile, tra quelli enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., e non diversamente dall’art. 829 cod. proc. civ., il parametro normativo di riferimento.