Nel vigore dell’art. 830 cod. proc. civ. nel dettato antecedente alle modifiche introdottevi dall’art. 24 d.lgs. 40/2006 era prevista l’ineludibilità della fase rescissoria una volta che la Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione, avesse pronunciato la nullità del lodo all’esito della fase rescindente.