cass 14039-21

cass 14039-21

Nel vigore dell’art. 830 cod. proc. civ. nel dettato antecedente alle modifiche introdottevi dall’art. 24 d.lgs. 40/2006 era prevista l’ineludibilitĂ  della fase rescissoria una volta che la Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione, avesse pronunciato la nullitĂ  del lodo all’esito della fase rescindente.

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