L’ammissibilità della denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., cosicché tale denuncia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che
potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del
riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.