cass 13721-21

cass 13721-21

L’ammissibilitĂ  della denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., cosicchĂ© tale denuncia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneitĂ  del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che
potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del
riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

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