app to 520-21

Il legislatore ha inteso unificare, nell’impugnazione per nullitĂ  del lodo ex art. 829 cod. proc. civ., i due gravami, distintamente previsti dal codice abrogato, dell’appello e dell’azione di nullitĂ , con il disporre, nel primo comma, di un rimedio di carattere formale e irrinunciabile per specifici errores in procedendo e nel terzo comma un rimedio simile all’appello con la possibilitĂ  d’impugnare il lodo per errores in iudicando, sebbene limitato alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel significato voluto dall’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.

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