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In applicazione dell’art. 821 cod. proc. civ., il decorso del termine di cui all’art. 820 cod. proc. civ. non può essere fatto valere quale causa di nullitĂ  del lodo qualora la parte, prima della sua deliberazione, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l’intenzione di far valere la decadenza. Va inoltre precisato che il detto art. 821 cod. proc. civ. impone la notificazione a tutte le parti del giudizio ed è priva di rilievo la mancata costituzione del contenuto in questione, atteso che il codice di rito non contiene una disciplina del giudizio arbitrale in contumacia e, essendo inapplicabile l’art. 292 cod. proc. civ., non potrebbe neppure essere sostenuta la superfluitĂ  della notificazione nei suoi confronti dell’atto di cui all’art. 821 cod. proc. civ. [ma cfr., sull’applicazione analogica dell’art. 292 cod. proc. civ., Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008].
La sentenza dichiarativa dell’improponibilitĂ  della domanda, perchĂ© devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza e alla validitĂ  della clausola compromissoria, spettando ad essi di verificare la regolaritĂ  della loro investitura ad opera dei contraenti. Ne consegue che il giudicato derivante dall’omessa impugnazione di quella statuizione è meramente formale, preclusivo della riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non in un diverso giudizio promosso dalle parti dinanzi ad altra autoritĂ  giudiziaria, nĂ© spiega efficacia vincolante nel successivo procedimento arbitrale, che, salvo il caso di riassunzione del giudizio ex art. 50 cod. proc. civ. e applicazione delle norme e dei principi di diritto relativi alla translatio iudicii.

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