app rm 6028-21

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La regola della specificità della formulazione dei motivi di censura, prescritta per il ricorso in cassazione, vale anche per il giudizio d’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ.; ciò non significa che sia assolutamente necessario che l’impugnazione contenga l’indicazione delle disposizioni di legge violate, ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale.

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