app rm 3817-21

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La sanzione di nullitĂ  prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietĂ  deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietĂ  interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

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