In caso di lodo arbitrale che cristallizzi l’accordo transattivo raggiunto tra le parti, con un meccanismo sostanzialmente corrispondente a quello dell’award by consent conosciuto dalla prassi internazionale, deve ritenersi che le parti abbiano rinunciato alle loro eccezioni e pretese, diverse da quelle indicate nel lodo, e in particolare abbiano implicitamente rinunciato all’eccezione di incompetenza del collegio arbitrale.