app rm 3031-21

I patti parasociali non rientrano nell’alveo del rapporto sociale e dunque non sono soggetti neanche per relationem al procedimento arbitrale di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, salvo espresso richiamo negli stessi alla clausola arbitrale contenuta nello statuto societario.
Sebbene gli arbitri non siano tenuti ad osservare le norme del codice di rito, salvo che le parti vi abbiano fatto esplicito richiamo, il giudizio arbitrale deve comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullitĂ  del lodo.

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