app rm 1054-21

Rappresenta questione pregiudiziale di merito, rimessa alla competenza arbitrale ex art. 819 cod. proc. civ., quella relativa all’asserito rinnovo di un contratto, contenente una clausola compromissoria, con le condizioni originariamente pattuite ovvero alla formazione di un nuovo contratto di natura verbale.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.

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