app pa 112-21

Ai sensi dell’art. 816 quinquies, co. 1, cod. proc. civ., la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.