Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., la statuizioni del Giudice di primo grado, che ha dichiarato la sua incompetenza per essere competenti gli arbitri pattiziamente previsti, è impugnabile solo con regolamento di competenza e non rappresenta decisione sul merito, che renderebbe ammissibile la proposizione dell’appello, quella relativa alla qualificazione del rapporto controverso ai fini dell’accertamento dell’operatività in relazione allo stesso della clausola compromissoria convenuta tra le parti.