app mi 1732-21

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Con la clausola compromissoria inserita in un contratto (o in uno statuto sociale), che prevede il ricorso all’arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti dal suddetto contratto, le parti attribuiscono ad un terzo (l’arbitro unico o il collegio arbitrale) il potere di completare, a determinate condizioni esplicitate nel contratto (o nello statuto sociale), il regolamento negoziale tra le stesse intercorrente; pertanto il lodo pronunciato dal terzo si inserisce nell’oggetto del contratto concluso tra le parti. Il lodo arbitrale quindi può, innanzi tutto, risultare invalido per le medesime ragioni per cui può risultare invalido il contratto; inoltre il lodo arbitrale irrituale può essere annullato per i motivi esplicitamente elencati nell’art. 808-ter, co. 2, cod. proc. civ.

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