app fi 2425-21

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In caso di arbitrato amministrato, ove il regolamento arbitrale preveda che il lodo venga depositato presso l’istituzione arbitrale e sia poi questa a comunicarlo alle parti, assume rilevanza, ai fini del rispetto del termine per la pronunzia del lodo, esclusivamente il suo deposito, con il quale si esaurisce l’attività degli arbitri.

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