app fi 1124-21

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L’inosservanza del principio del contraddittorio nell’instaurazione del procedimento arbitrale è motivo di nullitĂ  e non di inesistenza del lodo, ma la corte di appello, dopo aver dichiarato il vizio di nullitĂ , non può procedere al giudizio rescissorio, dovendosi limitare – come nelle ipotesi di inesistenza del lodo – ad accogliere l’impugnazione senza decidere nel merito la controversia ed arrestandosi alla fase rescindente.

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