Massima
La presenza di una clausola compromissoria che deferisce ad arbitri la competenza a decidere la controversia nel merito determina l'incompatibilità con il procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione ex art. 696-bis cod. proc. civ., atteso che tale strumento processuale ad impulso unilaterale si pone in contrasto con la scelta delle parti di rimettere agli arbitri l'istruzione e l'eventuale conciliazione della lite, salvo il caso di concordia di tutte le parti nell'esperimento della procedura giudiziale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Vicenza, 28 Ottobre 2025, «Tribunale di Vicenza, ord. 28 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-ord-28-ottobre-2025-1769079691-5641/