Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Napoli, ord. 28 ottobre 2025

Tribunale di Napoli

Massima

L'arbitro unico è privo di legittimazione per richiedere la liquidazione del compenso spettante al segretario del collegio arbitrale.
La liquidazione del compenso dell'arbitro deve essere valutata tenendo conto del valore della controversia, della difficoltà dell'attività svolta, della presenza di istanze cautelari, della riunione di più procedure e della pluralità di parti coinvolte nel procedimento arbitrale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’arbitro unico è privo di legittimazione per richiedere la liquidazione del compenso spettante al segretario del collegio arbitrale.
La liquidazione del compenso dell’arbitro deve essere valutata tenendo conto del valore della controversia, della difficoltà dell’attività svolta, della presenza di istanze cautelari, della riunione di più procedure e della pluralità di parti coinvolte nel procedimento arbitrale.

Come citare

Tribunale di Napoli, 28 Ottobre 2025, «Tribunale di Napoli, ord. 28 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-ord-28-ottobre-2025-1769079691-4164/

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