Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Vicenza, 9 febbraio 2026, n. 211

Tribunale di Vicenza

Massima

Ai fini del riconoscimento della validità di una clausola compromissoria idonea a fondare la giurisdizione arbitrale e ad escludere quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, è necessario che la convenzione d'arbitrato risulti da un accordo espresso e non equivoco tra le parti, non essendo sufficiente un generico o equivoco richiamo a condizioni generali contenute su pagine web in assenza di specifica sottoscrizione della clausola compromissoria medesima.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai fini del riconoscimento della validità di una clausola compromissoria idonea a fondare la giurisdizione arbitrale e ad escludere quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, è necessario che la convenzione d’arbitrato risulti da un accordo espresso e non equivoco tra le parti, non essendo sufficiente un generico o equivoco richiamo a condizioni generali contenute su pagine web in assenza di specifica sottoscrizione della clausola compromissoria medesima.

Come citare

Tribunale di Vicenza, 9 Febbraio 2026, N. 211, «Tribunale di Vicenza, 9 febbraio 2026, n. 211», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-9-febbraio-2026-n-211-1774871929-8654/

Condividi questa decisione