ordinanza
Tribunale di Siracusa, ord. 9 febbraio 2026
Tribunale di Siracusa
Massima
In presenza di una clausola compromissoria che rinvia a un regolamento di arbitrato amministrato contenente disposizioni sull'arbitrato d'urgenza, la competenza cautelare è attribuita in via esclusiva agli arbitri solo quando le parti abbiano espressamente manifestato tale volontà nella convenzione d'arbitrato o in un atto scritto anteriore all'introduzione del procedimento arbitrale, ai sensi dell'art. 818 c.p.c.; il mero rinvio al regolamento, ancorché questo preveda l'istituzione dell'arbitro d'urgenza, non costituisce l'attribuzione esclusiva richiesta dalla norma, dovendosi la clausola interpretare restrittivamente in caso di dubbio, con la conseguenza che la competenza cautelare resta in capo al giudice ordinario ai sensi degli artt. 669-quinquies e 818, comma 2, c.p.c., sino alla costituzione del tribunale arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In presenza di una clausola compromissoria che rinvia a un regolamento di arbitrato amministrato contenente disposizioni sull’arbitrato d’urgenza, la competenza cautelare è attribuita in via esclusiva agli arbitri solo quando le parti abbiano espressamente manifestato tale volontà nella convenzione d’arbitrato o in un atto scritto anteriore all’introduzione del procedimento arbitrale, ai sensi dell’art. 818 c.p.c.; il mero rinvio al regolamento, ancorché questo preveda l’istituzione dell’arbitro d’urgenza, non costituisce l’attribuzione esclusiva richiesta dalla norma, dovendosi la clausola interpretare restrittivamente in caso di dubbio, con la conseguenza che la competenza cautelare resta in capo al giudice ordinario ai sensi degli artt. 669-quinquies e 818, comma 2, c.p.c., sino alla costituzione del tribunale arbitrale.
Come citare
Tribunale di Siracusa, 9 Febbraio 2026, «Tribunale di Siracusa, ord. 9 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-siracusa-ord-9-febbraio-2026-1774871929-1364/