ordinanza
Tribunale di Verona, ord. 20 maggio 2026 (R.G. 00004279/2026)
Tribunale di Verona
Massima
In assenza di diversa manifestazione di volontà delle parti, la clausola compromissoria deve essere riferita all'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 808 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Verona, 20 Maggio 2026, «Tribunale di Verona, ord. 20 maggio 2026 (R.G. 00004279/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-verona-ord-20-maggio-2026-r-g-00004279-2026/