Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Verona, ord. 20 maggio 2026 (R.G. 00004279/2026)

Tribunale di Verona

Massima

In assenza di diversa manifestazione di volontà delle parti, la clausola compromissoria deve essere riferita all'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 808 cod. proc. civ.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Verona, 20 Maggio 2026, «Tribunale di Verona, ord. 20 maggio 2026 (R.G. 00004279/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-verona-ord-20-maggio-2026-r-g-00004279-2026/

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