Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bolzano, 21 maggio 2026, n. 440

Tribunale di Bolzano

Massima

La parte che eccepisca sin dal primo atto utile la competenza arbitrale per le pretese fondate su contratti diversi dal titolo azionato nel giudizio pendente e ribadisca tale eccezione nelle memorie successive non può essere ritenuta aver rinunciato alla clausola compromissoria. L'abbandono dell'eccezione di compromesso richiede una manifestazione di volontà univoca e non può essere desunto dal contenuto complessivo delle difese avversarie.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bolzano, 21 Maggio 2026, N. 440, «Tribunale di Bolzano, 21 maggio 2026, n. 440», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-21-maggio-2026-n-440/

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