Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Venezia, decr. 11 settembre 2026 (R.G. 00003331/2026)

Tribunale di Venezia

Massima

La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie fra soci ovvero fra soci e società aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale resta operante rispetto all'impugnazione della deliberazione assembleare che non denunci la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi.
Il ricorso per la nomina del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ. può essere accolto senza necessità di instaurare il contraddittorio, provvedendo il presidente alla designazione dei componenti nel numero previsto dallo statuto e restando a questi ultimi, ove così disposto, la designazione del presidente del collegio.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Venezia, 11 Settembre 2026, «Tribunale di Venezia, decr. 11 settembre 2026 (R.G. 00003331/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-decr-11-settembre-2026-r-g-00003331-2026/

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