Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Milano, decr. 11 settembre 2026 (R.G. 00012339/2025)

Tribunale di Milano

Massima

Il procedimento per la nomina del curatore speciale appartiene alla volontaria giurisdizione e a esso sono sottesi interessi pubblicistici, come rivelato dalla legittimazione attribuita al pubblico ministero e dalla previsione della comunicazione a quest'ultimo del provvedimento di nomina; tali aspetti rendono la procedura di nomina inconciliabile con l'attribuzione del relativo potere al collegio arbitrale investito della decisione di una controversia insorta fra le parti.
Il riferimento alle "controversie" contenuto nell'art. 806 cod. proc. civ. implica che siano compromettibili soltanto gli affari contenziosi contemplati nella clausola compromissoria, con esclusione di quelli di volontaria giurisdizione, nei quali sono coinvolti interessi pubblicistici.
L'attribuzione del potere di nomina del curatore speciale al giudice della causa pendente presuppone la pendenza della causa davanti all'autorità giudiziaria, sicché, nell'ipotesi di giudizio arbitrale, resta ferma la competenza del presidente dell'ufficio giudiziario.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 11 Settembre 2026, «Tribunale di Milano, decr. 11 settembre 2026 (R.G. 00012339/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-decr-11-settembre-2026-r-g-00012339-2025/

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