Massima
La clausola statutaria che devolve all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale tutte le controversie insorgenti tra l'ente associativo e gli associati e tra gli associati medesimi comprende l'impugnazione della deliberazione che dichiari la decadenza dalla qualità di associato.
Affinché sia soddisfatta l'esigenza che il compromesso o la clausola compromissoria contengano la nomina degli arbitri oppure stabiliscano il numero di essi e il modo di nominarli, non è necessaria la materiale inserzione della nomina o dei criteri nello stesso documento, essendo sufficiente anche il riferimento espresso a uno specifico regolamento già esistente, predisposto dalle stesse parti o da terzi, ovvero a specifici distinti documenti espressamente richiamati.
Ove la clausola compromissoria rinvii, quanto alle modalità di costituzione del collegio arbitrale, a un regolamento che preveda un arbitrato di natura irrituale, la domanda proposta davanti al giudice ordinario deve essere dichiarata improcedibile.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 30 Luglio 2026, N. 11765, «Tribunale di Roma, 30 luglio 2026, n. 11765», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-30-luglio-2026-n-11765/