ordinanza
Tribunale di Roma, ord. 30 luglio 2026 (R.G. 00056484/2022)
Tribunale di Roma
Massima
Il regime dell'eccezione di compromesso previsto dall'art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ. si applica sia all'arbitrato rituale sia all'arbitrato irrituale, con la conseguenza che l'eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere proposta dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, configurandosi come eccezione in senso stretto.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 30 Luglio 2026, «Tribunale di Roma, ord. 30 luglio 2026 (R.G. 00056484/2022)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-30-luglio-2026-r-g-00056484-2022/