Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Rimini, ord. 7 agosto 2026 (R.G. 00002137/2025)

Tribunale di Rimini

Massima

L'eccezione di incompetenza per compromesso o per clausola arbitrale ex art. 819 ter cod. proc. civ., il cui regime di deducibilità è assimilato a quello dell'eccezione di incompetenza territoriale semplice, opera funzionalmente ad un livello superiore rispetto ai criteri per materia, valore e territorio, ponendosi in relazione alternativa ed escludente rispetto a tutti gli altri criteri attributivi della competenza; essa va pertanto esaminata con priorità rispetto alle altre eccezioni pregiudiziali di competenza.
La clausola compromissoria statutaria che devolva alla cognizione arbitrale ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale comprende anche le controversie risarcitorie promosse nei confronti dell'amministratore di fatto, ivi incluse quelle di regresso che postulino l'accertamento in via principale della corresponsabilità dei convenuti.
In forza del principio di autonomia della clausola compromissoria sancito dall'art. 808 cod. proc. civ., le vicende del rapporto negoziale al quale essa accede, compresa l'estinzione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese, non ne inficiano la validità ed efficacia nei confronti di coloro che l'hanno accettata, restando cristallizzata la devoluzione agli arbitri delle liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in cui le parti vi erano vincolate, salvo concorde modificazione o soppressione del patto arbitrale.
La clausola compromissoria statutaria non è opponibile a soggetti terzi rispetto alla società, dei quali l'organo della procedura agisca in rappresentanza.
L'eccezione di incompetenza fondata sulla convenzione di arbitrato va decisa con ordinanza.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Rimini, 7 Agosto 2026, «Tribunale di Rimini, ord. 7 agosto 2026 (R.G. 00002137/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rimini-ord-7-agosto-2026-r-g-00002137-2025/

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