ordinanza
Tribunale di Venezia, ord. 8 agosto 2026 (R.G. 00006046/2026)
Tribunale di Venezia
Massima
L'attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari, consentita dall'art. 818 cod. proc. civ., richiede una espressa volontà delle parti risultante dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, costituente pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia.
In mancanza di tale espressa manifestazione di volontà, la controversia cautelare non può essere deferita agli arbitri e resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, nonostante la presenza di una clausola compromissoria.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Venezia, 8 Agosto 2026, «Tribunale di Venezia, ord. 8 agosto 2026 (R.G. 00006046/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-ord-8-agosto-2026-r-g-00006046-2026/