Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Pesaro, decr. 11 giugno 2026 (R.G. 00001610/2026)

Tribunale di Pesaro

Massima

Il ricorso ex art. 810 cod. proc. civ. presuppone che la clausola compromissoria abbia rimesso alle parti la nomina dell'arbitro e che le parti siano rimaste inerti. Qualora le parti abbiano già espressamente designato e scelto l'arbitro nella clausola compromissoria, non può procedersi alla nomina giudiziale ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Pesaro, 11 Giugno 2026, «Tribunale di Pesaro, decr. 11 giugno 2026 (R.G. 00001610/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pesaro-decr-11-giugno-2026-r-g-00001610-2026/

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