decreto
Tribunale di Pesaro, decr. 11 giugno 2026 (R.G. 00001610/2026)
Tribunale di Pesaro
Massima
Il ricorso ex art. 810 cod. proc. civ. presuppone che la clausola compromissoria abbia rimesso alle parti la nomina dell'arbitro e che le parti siano rimaste inerti. Qualora le parti abbiano già espressamente designato e scelto l'arbitro nella clausola compromissoria, non può procedersi alla nomina giudiziale ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Pesaro, 11 Giugno 2026, «Tribunale di Pesaro, decr. 11 giugno 2026 (R.G. 00001610/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pesaro-decr-11-giugno-2026-r-g-00001610-2026/