sentenza
Tribunale di Palermo, 7 ottobre 2025, n. 3811
Tribunale di Palermo
Massima
Non è suscettibile di devoluzione ad arbitrato la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, in quanto le norme dirette a garantire tali principi, essendo dettate a tutela non solo dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria, ma anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, trascendono l'interesse del singolo ed attengono a diritti indisponibili.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Non è suscettibile di devoluzione ad arbitrato la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, in quanto le norme dirette a garantire tali principi, essendo dettate a tutela non solo dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria, ma anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, trascendono l’interesse del singolo ed attengono a diritti indisponibili.
Come citare
Tribunale di Palermo, 7 Ottobre 2025, N. 3811, «Tribunale di Palermo, 7 ottobre 2025, n. 3811», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-palermo-7-ottobre-2025-n-3811-1768839432-6525/