Massima
La clausola compromissoria contenuta in un contratto non si estende automaticamente ai rapporti contrattuali successivi, ancorché collegati al primo, quando questi ultimi abbiano esistenza autonoma e propria, non risultando sottoscritti da entrambi i contraenti gli atti che si assumono integrativi del rapporto originario.
L'integrale esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto contenente la clausola compromissoria determina l'esaurimento del rapporto negoziale e conferma l'autonomia dei successivi rapporti contrattuali, con conseguente intrasmissibilità della clausola arbitrale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Pesaro, 7 Ottobre 2025, N. 523, «Tribunale di Pesaro, 7 ottobre 2025, n. 523», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pesaro-7-ottobre-2025-n-523-1768839432-8725/