decreto
Tribunale di Monza, decr. 3 agosto 2026 (R.G. 00005297/2026)
Tribunale di Monza
Massima
Quando la clausola compromissoria statutaria devolve ad un arbitro unico, nominato dal presidente del tribunale del circondario in cui la società ha la sede legale, qualsiasi controversia fra i soci, o fra i soci e la società, anche se promossa da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la nomina è disposta, ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ., su istanza della parte che intenda promuovere il giudizio arbitrale.
Rientra nell'ambito della clausola compromissoria statutaria relativa ai diritti disponibili inerenti al rapporto sociale la controversia avente ad oggetto l'invalidità di una deliberazione dell'assemblea dei soci e il conseguente risarcimento del danno.
Della nomina dell'arbitro effettuata dal presidente del tribunale deve essere data notizia nelle forme previste dall'art. 810, co. 3, cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Monza, 3 Agosto 2026, «Tribunale di Monza, decr. 3 agosto 2026 (R.G. 00005297/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-monza-decr-3-agosto-2026-r-g-00005297-2026/