Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Corte di Appello di Trieste, ord. 1 agosto 2026 (R.G. 00000303/2026)

Corte di Appello di Trieste

Massima

In base all'art. 830, co. 4, cod. proc. civ. la sospensione dell'efficacia del lodo può essere disposta soltanto quando ricorrono gravi motivi.
Non integra il rischio di irripetibilità delle somme la mera allegazione che il debitore sia socio di minoranza e che la società creditrice si trovi in stato di liquidazione, non implicando tale stato, di per sé, l'assenza di attivo o l'incapacità di far fronte alle obbligazioni restitutorie in caso di accoglimento dell'impugnazione, in difetto di elementi concreti e specifici sulle effettive condizioni economico-patrimoniali.
Ai fini del fumus boni iuris occorre che emerga con evidenza e immediatezza l'esistenza di gravi errori logici e giuridici del lodo impugnato, tali da evidenziarne un'assoluta incongruità.
L'atto introduttivo del procedimento arbitrale, pur se privo di una espressa formulazione delle conclusioni, è idoneo quando contenga un'esposizione dettagliata dei fatti contestati, tale da consentire l'individuazione dell'oggetto della domanda.
Mediante l'impugnazione per nullità del lodo non può essere contestata la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, essendo tale valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri, con conseguente esclusione del riesame delle questioni di merito.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Trieste, 1 Agosto 2026, «Corte di Appello di Trieste, ord. 1 agosto 2026 (R.G. 00000303/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-trieste-ord-1-agosto-2026-r-g-00000303-2026/

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