Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Foggia, 11 settembre 2026, n. 1888

Tribunale di Foggia

Massima

Il giudice ordinario è sempre competente a emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria, non essendo nella disponibilità degli arbitri la relativa facoltà; tuttavia, proposta opposizione ed eccepita tempestivamente la competenza arbitrale, viene a cessare la potestas iudicandi del giudice adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico.
L'eccezione di compromesso è nella facoltà esclusiva dell'opponente e deve essere formulata nel primo atto difensivo.
Nell'interpretazione della convenzione d'arbitrato occorre avere riguardo non al solo senso letterale delle parole, ma anche al comportamento complessivo delle parti, pure posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ.
Il contestuale richiamo, nella medesima clausola, a un foro statale e a un collegio arbitrale non determina incompatibilità, dovendosi intendere che l'indicazione del foro delimiti la sede dell'arbitrato ai sensi dell'art. 816 cod. proc. civ. e individui la competenza territoriale per le sole controversie non devolute agli arbitri, quale la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
L'estinzione per inattività delle parti di un precedente procedimento arbitrale non integra rinuncia, espressa o tacita, alla clausola compromissoria, la quale resta pienamente valida ed efficace, ove nel procedimento estinto nessuna delle parti ne abbia contestato la validità né la competenza degli arbitri.
La rinuncia tacita alla clausola compromissoria opera soltanto nel procedimento in cui viene fatta valere e non si estende ad altri procedimenti, anche futuri, cui la clausola accede, a meno che le parti non abbiano rinunciato definitivamente alla clausola nel suo complesso, in base ad accordo avente i requisiti di forma e sostanza propri di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio.
La proposizione di domanda riconvenzionale non comporta rinuncia all'eccezione di compromesso, essendo l'esame della riconvenzionale ontologicamente condizionato al mancato accoglimento di tale eccezione.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Foggia, 11 Settembre 2026, N. 1888, «Tribunale di Foggia, 11 settembre 2026, n. 1888», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-foggia-11-settembre-2026-n-1888/

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