Massima
In presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda giudiziale è improponibile innanzi al giudice ordinario, e il decreto ingiuntivo eventualmente emesso deve essere revocato.
La competenza degli arbitri è superata in favore di quella dell'autorità giudiziaria solo se entrambe le parti rinunziano ad avvalersi della clausola, anche tacitamente, ossia agendo o resistendo in giudizio senza invocarla.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 15 Giugno 2026, N. 4982, «Tribunale di Milano, 15 giugno 2026, n. 4982», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-15-giugno-2026-n-4982/