Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 15 giugno 2026, n. 4982

Tribunale di Milano

Massima

In presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda giudiziale è improponibile innanzi al giudice ordinario, e il decreto ingiuntivo eventualmente emesso deve essere revocato.
La competenza degli arbitri è superata in favore di quella dell'autorità giudiziaria solo se entrambe le parti rinunziano ad avvalersi della clausola, anche tacitamente, ossia agendo o resistendo in giudizio senza invocarla.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda giudiziale è improponibile innanzi al giudice ordinario, e il decreto ingiuntivo eventualmente emesso deve essere revocato.
La competenza degli arbitri è superata in favore di quella dell’autorità giudiziaria solo se entrambe le parti rinunziano ad avvalersi della clausola, anche tacitamente, ossia agendo o resistendo in giudizio senza invocarla.

Come citare

Tribunale di Milano, 15 Giugno 2026, N. 4982, «Tribunale di Milano, 15 giugno 2026, n. 4982», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-15-giugno-2026-n-4982/

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