Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 15 giugno 2026, n. 4974

Tribunale di Milano

Massima

La clausola compromissoria contenuta in un contratto individualmente negoziato non è soggetta all'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 co. 2 cod. civ., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente.
L'arbitro, ai sensi dell'art. 817-bis c.p.c., è competente a conoscere dell'eccezione di compensazione sollevata dalla parte, anche quando il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 15 Giugno 2026, N. 4974, «Tribunale di Milano, 15 giugno 2026, n. 4974», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-15-giugno-2026-n-4974/

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