Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 1 luglio 2026, n. 5511

Tribunale di Milano

Massima

In considerazione della sostanziale corrispondenza tra l'art. 838-bis, co. 1, cod. proc. civ. e l'abrogato art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003, è compromettibile in arbitri la controversia avente a oggetto l'impugnazione di una delibera del consiglio di amministrazione relativa a diritti disponibili attinenti al rapporto sociale, che non investa norme inderogabili poste a tutela di interessi generali.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In considerazione della sostanziale corrispondenza tra l’art. 838-bis, co. 1, cod. proc. civ. e l’abrogato art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003, è compromettibile in arbitri la controversia avente a oggetto l’impugnazione di una delibera del consiglio di amministrazione relativa a diritti disponibili attinenti al rapporto sociale, che non investa norme inderogabili poste a tutela di interessi generali.

Come citare

Tribunale di Milano, 1 Luglio 2026, N. 5511, «Tribunale di Milano, 1 luglio 2026, n. 5511», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-1-luglio-2026-n-5511/

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