Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Isernia, 26 agosto 2026, n. 453

Tribunale di Isernia

Massima

La devoluzione della controversia ad arbitri rituali non integra una questione di giurisdizione, ma configura una questione di competenza ai sensi dell'art. 819 ter cod. proc. civ.
Il riferimento, contenuto nella clausola contrattuale, alla nomina di un collegio di tre membri, uno designato da ciascuna parte e il terzo dai primi due o, in mancanza, dal presidente del tribunale, manifesta in modo univoco la volontà delle parti di devolvere ad arbitri la decisione delle controversie contrattuali.
La clausola che subordini l'iniziativa contenziosa al previo tentativo di composizione amichevole e devolva al collegio arbitrale le controversie non definite consensualmente deve essere interpretata unitariamente con il complessivo regolamento negoziale e non preclude in modo assoluto l'azione della parte.
La presenza, nel medesimo contratto, di una clausola di individuazione del foro competente non comporta l'implicita esclusione della clausola compromissoria, potendo l'indicazione del foro statale conservare efficacia per le controversie non ricomprese nella convenzione arbitrale o non devolvibili alla cognizione arbitrale.
Rientra nell'ambito oggettivo della clausola compromissoria la domanda, anche riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, con conseguente declaratoria di incompetenza del giudice ordinario e revoca del decreto ingiuntivo.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Isernia, 26 Agosto 2026, N. 453, «Tribunale di Isernia, 26 agosto 2026, n. 453», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-isernia-26-agosto-2026-n-453/

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