ordinanza
Tribunale di Cremona, ord. 26 agosto 2026 (R.G. 00000838/2026)
Tribunale di Cremona
Massima
Ai fini della nomina giudiziale dell'arbitro di parte, ai sensi degli artt. 810 e seguenti cod. proc. civ., è necessario che risulti l'esistenza di una controversia, desumibile anche dalle deduzioni della parte resistente che lamenti l'inadempimento e chieda il risarcimento dei danni, che la convenzione di arbitrato non appaia manifestamente inesistente e non preveda manifestamente un arbitrato estero, e che sia mancata la designazione dell'arbitro da parte della parte onerata.
Della nomina dell'arbitro effettuata dal giudice è data notizia nelle forme pubblicitarie previste.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cremona, 26 Agosto 2026, «Tribunale di Cremona, ord. 26 agosto 2026 (R.G. 00000838/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cremona-ord-26-agosto-2026-r-g-00000838-2026/