Massima
Il lodo contrattuale, frutto di arbitrato irrituale, non produce gli effetti della sentenza ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ. e non è suscettibile di essere portato a esecuzione mediante il procedimento di cui all'art. 825 cod. proc. civ., essendo il decreto di esecutorietà riservato ai lodi rituali.
L'esecuzione forzata intrapresa in forza di un lodo irrituale è illegittima per assenza di titolo esecutivo, senza che rilevi l'accertamento, in separato giudizio, della correttezza delle statuizioni consacrate nel lodo.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Fermo, 11 Settembre 2026, N. 427, «Tribunale di Fermo, 11 settembre 2026, n. 427», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-fermo-11-settembre-2026-n-427/