Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Crotone, 24 luglio 2026, n. 542

Tribunale di Crotone

Massima

Ai sensi dell'art. 824 bis cod. proc. civ., salvo quanto disposto dall'art. 825 cod. proc. civ., il lodo rituale ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria; la disposizione distingue pertanto gli effetti sostanziali e decisori del lodo dalla sua attitudine all'esecuzione forzata, subordinata al decreto di esecutorietà, e la data dell'ultima sottoscrizione è quella nella quale il lodo viene a esistenza e comincia a produrre i propri effetti.
Il credito pecuniario accertato e determinato con il lodo, non sottoposto a termine o condizione, è certo, liquido ed esigibile dalla data dell'ultima sottoscrizione e produce di pieno diritto interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282, co. 1, cod. civ., indipendentemente dalla colpa del debitore e senza necessità di previa costituzione in mora; l'exequatur non costituisce il diritto di credito, ma rende il lodo utilizzabile come titolo per l'esecuzione forzata.
Il silenzio del lodo in ordine agli accessori non integra la deroga contemplata dall'inciso finale dell'art. 1282, co. 1, cod. civ., occorrendo a tal fine una previsione incompatibile con la produzione degli interessi e non la mera assenza di una statuizione espressa.
Non è necessaria una espressa domanda agli arbitri per gli interessi ordinari maturati successivamente al lodo quale effetto legale del credito pecuniario da esso reso liquido ed esigibile, né sul punto si forma alcun giudicato interno, non esistendo un capo, espresso o implicito, di rigetto della pretesa relativa agli accessori futuri da impugnare.
Il provvedimento che sospende l'esecutività del lodo impedisce temporaneamente l'esercizio della coercizione esecutiva, ma non dichiara inesistente, condizionato o non esigibile il credito, né esclude gli effetti sostanziali stabiliti dall'art. 824 bis cod. proc. civ.; la successiva sentenza di rigetto delle impugnazioni non crea un nuovo credito, ma lascia fermo il lodo originario.
Le spese sostenute per il procedimento volto a ottenere l'esecutorietà del lodo e per le certificazioni necessarie a ottemperare alle richieste documentali del giudice dell'exequatur, in quanto direttamente funzionali all'acquisizione dell'efficacia esecutiva, costituiscono accessori del credito principale che possono essere richiesti con l'atto di precetto, restando soggette al controllo giudiziale sulla loro effettività e necessità.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Crotone, 24 Luglio 2026, N. 542, «Tribunale di Crotone, 24 luglio 2026, n. 542», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-crotone-24-luglio-2026-n-542/

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