sentenza
Tribunale di Catania, 24 luglio 2026, n. 3599
Tribunale di Catania
Massima
L'azione nei confronti del funzionario che abbia consentito la fornitura in violazione delle regole contabili ha natura sussidiaria rispetto a quella spettante al professionista nei confronti dell'ente, con la conseguenza che, in presenza di un formale incarico contenente clausola compromissoria, il professionista deve preventivamente agire verso la propria controparte contrattuale mediante il deferimento della controversia al collegio arbitrale.
Non è possibile un accertamento meramente incidentale della validità del rapporto contrattuale intercorso con l'ente, devoluto alla cognizione arbitrale, al fine di affermare la responsabilità diretta del funzionario, occorrendo a tal fine un accertamento con efficacia di giudicato all'esito dell'azione diretta nei confronti dell'ente, tanto più quando la verifica della invalidità del contratto imponga di affrontare la legittimità di una clausola condizionale e gli obblighi, anche di buona fede, incombenti sulle parti contrattuali originarie.
La mancata riassunzione del giudizio nei confronti dell'ente dinanzi al competente collegio arbitrale esclude la sussistenza dei presupposti della responsabilità sussidiaria del funzionario, non potendosi operare, in assenza di declaratoria di nullità del rapporto con l'ente, una sostituzione ex lege di una parte del contratto.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Catania, 24 Luglio 2026, N. 3599, «Tribunale di Catania, 24 luglio 2026, n. 3599», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-24-luglio-2026-n-3599/