Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Cremona, decr. 26 agosto 2026 (R.G. 00000839/2026)

Tribunale di Cremona

Massima

Non integra clausola compromissoria, in difetto dei requisiti minimi per la deroga alla giurisdizione pubblica, la clausola che obblighi le parti a risolvere le controversie relative al contratto, all'atto costitutivo o al regolamento nel quale è inserita mediante un tentativo di mediazione o conciliazione da esperire prima di poter esercitare l'azione in sede giudiziale o arbitrale.
Le clausole di conciliazione rendono l'esperimento del tentativo condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale relativa alle controversie contemplate.
L'erroneo riferimento all'istituto dell'arbitrato e l'impropria qualificazione come arbitri dei soggetti chiamati a comporre l'organo conciliativo non impediscono la nomina giudiziale del terzo soggetto imparziale, in mancanza di accordo delle parti, ove la clausola deferisca tale incombente al presidente del tribunale, dovendosi interpretare la pattuizione nel senso che le consenta di produrre effetti.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Cremona, 26 Agosto 2026, «Tribunale di Cremona, decr. 26 agosto 2026 (R.G. 00000839/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cremona-decr-26-agosto-2026-r-g-00000839-2026/

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