sentenza
Corte di Appello di Milano, 26 agosto 2026, n. 2411
Corte di Appello di Milano
Massima
L'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata e a critica vincolata, essendo ammessa soltanto per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini tassativamente dettati dall'art. 829 cod. proc. civ.; essa non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi il riesame nel merito della decisione arbitrale, ma consente esclusivamente il iudicium rescindens.
Solo all'esito del giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 cod. proc. civ., procedere al riesame di merito della pronuncia arbitrale, oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium.
La denuncia di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del motivo con il quale si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale, negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
L'impugnazione per difetto di motivazione del lodo è ammessa solo in presenza di una carenza tale da integrarne la sostanziale inesistenza, ovvero quando sussista un'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Nel dedurre i vizi di nullità del lodo le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della specificità dei motivi, intesa in senso ancor più rigoroso rispetto all'appello ordinario, essendo la fase rescindente paragonabile al ricorso per cassazione, affinché sia possibile verificare la corrispondenza delle censure ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti.
La questione della violazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, sicché la nullità del lodo e del procedimento va dichiarata solo ove alla denuncia del vizio segua l'indicazione dello specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
Non è configurabile la nullità per violazione del contraddittorio quando, inalterato il quadro fattuale di riferimento, il collegio arbitrale si sia limitato a qualificare giuridicamente la domanda e a individuare la disposizione applicabile al caso concreto.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., non ricorre per ogni ipotesi di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, ovvero tra motivazione e dispositivo, tale da tradursi nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi, equivalente a una sostanziale carenza assoluta di motivazione; la contraddittorietà interna alla motivazione rileva solo in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico della decisione.
Non esorbita dai limiti della convenzione arbitrale la pronuncia dell'arbitro che, investito delle controversie nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione dello statuto, accerti la nullità di una clausola statutaria quale antecedente logico-giuridico della decisione sulle domande proposte.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 26 Agosto 2026, N. 2411, «Corte di Appello di Milano, 26 agosto 2026, n. 2411», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-26-agosto-2026-n-2411/