ordinanza
Tribunale di Cosenza, ord. 17 luglio 2026 (R.G. 00001658/2026)
Tribunale di Cosenza
Massima
La clausola compromissoria che preveda indifferentemente l'arbitrato rituale o irrituale va qualificata come clausola per arbitrato rituale, non emergendo da essa la volontà univoca delle parti di derogare alla relativa disciplina e dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale tipologia di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.
Ai fini della nomina dell'arbitro ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ. il presidente del tribunale verifica che la parte istante abbia fornito prova dell'invito alla controparte a procedere alla nomina e che la clausola compromissoria non sia manifestamente inesistente né preveda manifestamente un arbitrato estero.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria che preveda indifferentemente l’arbitrato rituale o irrituale va qualificata come clausola per arbitrato rituale, non emergendo da essa la volontà univoca delle parti di derogare alla relativa disciplina e dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale tipologia di arbitrato quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.
Ai fini della nomina dell’arbitro ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ. il presidente del tribunale verifica che la parte istante abbia fornito prova dell’invito alla controparte a procedere alla nomina e che la clausola compromissoria non sia manifestamente inesistente né preveda manifestamente un arbitrato estero.
Come citare
Tribunale di Cosenza, 17 Luglio 2026, «Tribunale di Cosenza, ord. 17 luglio 2026 (R.G. 00001658/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-ord-17-luglio-2026-r-g-00001658-2026/