sentenza
Corte di Appello di Milano, 17 luglio 2026, n. 2203
Corte di Appello di Milano
Massima
L'impugnazione per nullità del lodo non costituisce un ordinario giudizio di appello, ma mezzo di impugnazione a critica vincolata, nel quale il giudice è chiamato soltanto a verificare se la decisione resa dall'organo privato sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dall'art. 829 cod. proc. civ.; soltanto all'esito del iudicium rescindens conclusosi con l'accertamento della nullità è possibile, a norma dell'art. 830 cod. proc. civ., il riesame del merito nel successivo iudicium rescissorium.
I motivi di nullità del lodo devono essere formulati con rigorosa specificità, ancor più intensa di quella richiesta nell'ordinario giudizio di appello, essendo la fase rescindente assimilabile al ricorso per cassazione; la parte non può aggiungere motivi ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo e il giudice non può rilevare d'ufficio l'invalidità del lodo né dichiararne la nullità per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell'impugnazione.
La clausola compromissoria che devolva agli arbitri le controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione dello statuto comprende anche la controversia sulla validità, totale o parziale, delle clausole statutarie, che di quella applicazione e interpretazione costituisce questione interna; non eccede pertanto i limiti della convenzione arbitrale il lodo che si pronunci sulla nullità parziale di una clausola statutaria.
Non esorbita dai limiti della convenzione arbitrale la decisione che, nel disciplinare la ripartizione degli utili, assuma le clausole statutarie quale punto di partenza del proprio ragionamento, pur disapplicandole in parte.
Il richiamo all'ordine pubblico contenuto nell'art. 829, co. 3, secondo periodo, cod. proc. civ. va interpretato restrittivamente, con riferimento alle sole norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi una nozione attenuata coincidente con l'insieme delle norme imperative; il vizio di ultrapetizione non integra pertanto, di per sé, violazione dell'ordine pubblico processuale.
Il difetto di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. è ravvisabile soltanto quando la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia talmente carente da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, configurando una non-motivazione.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie, di cui all'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., richiede la contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo, mentre la contraddittorietà interna alla motivazione rileva soltanto se determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico della decisione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’impugnazione per nullità del lodo non costituisce un ordinario giudizio di appello, ma mezzo di impugnazione a critica vincolata, nel quale il giudice è chiamato soltanto a verificare se la decisione resa dall’organo privato sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dall’art. 829 cod. proc. civ.; soltanto all’esito del iudicium rescindens conclusosi con l’accertamento della nullità è possibile, a norma dell’art. 830 cod. proc. civ., il riesame del merito nel successivo iudicium rescissorium.
I motivi di nullità del lodo devono essere formulati con rigorosa specificità, ancor più intensa di quella richiesta nell’ordinario giudizio di appello, essendo la fase rescindente assimilabile al ricorso per cassazione; la parte non può aggiungere motivi ulteriori rispetto a quelli indicati nell’atto introduttivo e il giudice non può rilevare d’ufficio l’invalidità del lodo né dichiararne la nullità per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell’impugnazione.
La clausola compromissoria che devolva agli arbitri le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione dello statuto comprende anche la controversia sulla validità, totale o parziale, delle clausole statutarie, che di quella applicazione e interpretazione costituisce questione interna; non eccede pertanto i limiti della convenzione arbitrale il lodo che si pronunci sulla nullità parziale di una clausola statutaria.
Non esorbita dai limiti della convenzione arbitrale la decisione che, nel disciplinare la ripartizione degli utili, assuma le clausole statutarie quale punto di partenza del proprio ragionamento, pur disapplicandole in parte.
Il richiamo all’ordine pubblico contenuto nell’art. 829, co. 3, secondo periodo, cod. proc. civ. va interpretato restrittivamente, con riferimento alle sole norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi una nozione attenuata coincidente con l’insieme delle norme imperative; il vizio di ultrapetizione non integra pertanto, di per sé, violazione dell’ordine pubblico processuale.
Il difetto di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. è ravvisabile soltanto quando la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia talmente carente da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, configurando una non-motivazione.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie, di cui all’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., richiede la contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo, mentre la contraddittorietà interna alla motivazione rileva soltanto se determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico della decisione.
Come citare
Corte di Appello di Milano, 17 Luglio 2026, N. 2203, «Corte di Appello di Milano, 17 luglio 2026, n. 2203», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-17-luglio-2026-n-2203/