Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Catanzaro, 25 giugno 2026, n. 2704

Tribunale di Catanzaro

Massima

La clausola contrattuale con cui le parti di un contratto di assicurazione affidino a uno o più periti l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento assicurato, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ma senza rinunciare alla giurisdizione ordinaria, dà vita a una perizia contrattuale c.d. «pura», la quale neste natura di clausola compromissoria né di arbitrato — rituale o irrituale — e non è pertanto soggetta al requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c. e all'art. 808 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., n. 11959/2026).
Costituisce, invece, clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale la pattuizione con cui le parti conferiscano a un terzo, scelto per la sua particolare competenza tecnica, un mandato congiunto per comporre una controversia di natura tecnica o gia, rinunciando in maniera espressa e inequivoca all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato; il discrimine tra perizia contrattuale e arbitrato risiede, pertanto, nella rinuncia alla giurisdizione ordinaria, in assenza della quale la clausola non può qualificarsi come compromissoria (Cass. civ., Sez. Un., n. 11959/2026).
La valutazione tecnica effettuata dai periti nell'ambito di una perizia contrattuale «pura» è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamee di risoluzione per inadempimento dei contratti; eventuali errori in procedendo o in iudicando, ivi comprese violazioni dei principi di collegialità e di contraddittorio, rilevano ai fini dell'impugnazione soltanto se siano sfociati in cause di invalidità del negozio periti ovvero in cause di risoluzione della perizia stessa.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola contrattuale con cui le parti di un contratto di assicurazione affidino a uno o più periti l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento assicurato, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ma senza rinunciare alla giurisdizione ordinaria, dà vita a una perizia contrattuale c.d. «pura», la quale neste natura di clausola compromissoria né di arbitrato — rituale o irrituale — e non è pertanto soggetta al requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 c.c. e all’art. 808 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., n. 11959/2026).
Costituisce, invece, clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale la pattuizione con cui le parti conferiscano a un terzo, scelto per la sua particolare competenza tecnica, un mandato congiunto per comporre una controversia di natura tecnica o gia, rinunciando in maniera espressa e inequivoca all’esperimento dell’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato; il discrimine tra perizia contrattuale e arbitrato risiede, pertanto, nella rinuncia alla giurisdizione ordinaria, in assenza della quale la clausola non può qualificarsi come compromissoria (Cass. civ., Sez. Un., n. 11959/2026).
La valutazione tecnica effettuata dai periti nell’ambito di una perizia contrattuale «pura» è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamee di risoluzione per inadempimento dei contratti; eventuali errori in procedendo o in iudicando, ivi comprese violazioni dei principi di collegialità e di contraddittorio, rilevano ai fini dell’impugnazione soltanto se siano sfociati in cause di invalidità del negozio periti ovvero in cause di risoluzione della perizia stessa.

Come citare

Tribunale di Catanzaro, 25 Giugno 2026, N. 2704, «Tribunale di Catanzaro, 25 giugno 2026, n. 2704», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catanzaro-25-giugno-2026-n-2704/

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